L’istituto dell’assegno familiare ha origini che risalgono al 1934, anche se già precedentemente esisteva un analogo istituto per i dipendenti della pubblica amministrazione noto come “aggiunta di famiglia”.
Il regime attuale è quello dettato dalla l.153 del 1988 che ha sostituito gli assegni familiari con l’assegno per il nucleo familiare.
Tali assegni variano in relazione al numero dei componenti della famiglia e diminuisce con l’aumentare del reddito della famiglia fino a sparire.
I soggetti titolari del diritto sono i lavoratori subordinati, i pensionati, i dipendenti dello stato, i dipendenti di enti, i soci di cooperative, i disoccupati e i cassaintegrati.
Anche i lavoratori stranieri occupati in Italia hanno diritto agli assegni familiari ma solo a condizione di reciprocità, mentre per i lavoratori migranti comunitari spetta secondo la legge del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa.
Le somme sono corrisposte dall’INPS di norma, tuttavia nel caso dei lavoratori dipendenti è il datore di lavoro che eroga l’assegno portando la somma a detrazione dei contributi dovuti all’ente di previdenza.
Il termine di prescrizione del diritto è di 5 anni ed entrambi i coniugi ne possono fare alternativamente domanda.