L’Amministratore condominiale dura in carica un anno, durante il quale può essere revocato in ogni momento dall’assemblea oppure, nei casi di inadempimenti gravi, dall’autorità giudiziaria.
La nomina di un amministratore è imposta dalla Legge nel caso in cui in un condominio vi siano più di quattro proprietari e quindi condomini.
L’Amministratore del Condominio deve essere nominato dall’assemblea condominiale e nel caso in cui, per diversi motivi, questo non possa avvenire, la nomina viene fatta dall’autorità giudiziaria.
I compiti dell’amministratore sono:
L’Amministratore può convocare l’assemblea ogni volta che lo ritiene necessario ma deve farlo assolutamente una volta all’anno per i seguenti motivi:
L’amministratore (nei limiti delle sue funzioni) rappresenta i condomini sia verso terzi e sia verso i condomini stessi o alcuni di loro. Può fare azione legale nei confronti di appaltatori che recano danni all’edificio condominiale.
I provvedimenti dell’amministratore (nei limiti delle sue funzioni) sono obbligatori per i condomini che però, se non sono daccordo possono ricorrere all’assemblea e all’autorità giudiziaria.