Come noto recentemente è stata approvata con il D.Lgs. n. 252 del 2005 la cd. riforma della previdenza complementare, essa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 e mira essenzialmente a realizzare un sistema di previdenza complementare da affiancare all’attuale sistema di previdenza obbligatoria. E’ inutile nascondere che tale finalità si è resa necessaria a seguito della riforma del sistema pensionistico ed anche a seguito di un generale mutamento del mercato del lavoro che, sempre più spesso, è caratterizzato da ingressi sempre più difficoltosi e precari e da espulsioni più o meno traumatiche e premature. In tale contesto le pensioni tradizionalmente erogate dall’INPS o dalle altre Casse di previdenza risulteranno man mano sempre più insufficiente a garantire una vecchiaia decorosa.
Questa situazione ha reso necessaria l’introduzione di un sistema pensionistico complementare (o integrativo) che, pur non essendo obbligatorio, sia in grado di assicurare ai pensionati di domani un reddito sufficiente.
Possono aderire alle forme di previdenza complementare le seguenti tipologie di lavoratori:
Lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato;
Lavoratori assunti con contrato di somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di alvoro a tempo paziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto occasionale;
Lavoratori autonomi;
Liberi professionisti;
I soci lavoratori di cooperative;
I soggetti che svolgono lavori non retribuiti nell’ambito del nucleo famigliare.
La previdenza complementare si realizza attraverso : i fondi negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione prresistenti al novembre 1992.
Tutti gli istituti preposti alla costituzione di pensioni complementari sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di una autorità pubblica che prende il nome di COVIP (Comissione di vigilanza sui fondi pensione).
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori possono scegliere di utilizzare il proprio TFR (trattamento fine rapporto) futuro alle forme pensionistiche complementare oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro, tale scelta deve essere effettuata per tutti i lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 2006 entro il 30 giugno 2006. Qualora entro tale termine non dovesse essere effettuata alcuna scelta, la legge prevede l’adesione automatica (silenzio assenzo) ai fondi pensione con il conferimento del TFR.
Anche per il TFR conferito ai fondi, al pari di quanto avviene per il "Trattamento Fine Rapporto" depositato presso il datore di lavoro, è possibile l’anticipazione di quanto accumulato nelle seguenti ipotesi:
spese sanitarie per il lavoratore, il coniuge e i figli; in qualsiasi momento dall’iscrizione al fondo e nella misura massima del 75%;
acquisto o ristruttrazione della prima casa di abitazione per sè o per i figli, solamente dopo 8 anni di iscrizione al fondo;
ulteriori esigenze dell’iscritto, in tal caso solamente dopo 8 anni di iscrizione al fondo e nella misura massima del 30%.
Dal 1° gennaio 2007 è possibile trasferire la propria posizione individuale al altra forma pensionistica complementare nelle seguenti ipotesi:
perdita dei requisiti- nel caso in cui il lavoratore cambi attività, in alternativa al riscatto, può trsferire la propria posizione individuale maturata ala forma pensionistica propria della nuova attività lavorativa;
scelta volontaria-decorsi due anni dalla data di iscrizione ad una forma pansionistica complementare, il lavoratore può scegliere di trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma di pensionistica complementare.
Tuttavia uno degli argomenti che desta la maggiore preoccupazione e diffidenza nei lavoratori è senz’altro la procedura di riscatto di quanto versato.
L’iscritto al fondo, che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione, in alternativa al trasferimento presso un’altra forma pensionistica complementare può chiedere:
1.la restituzione della somma accumulata
2.il mantenimento della posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nelle seguenti misure:
il 50% della posizione maturata nel caso in cui si resti privi di occupazione per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi o in caso di cassa integrazione guadagni o mobilità;
il 100% della posizione maturata nel caso in cui si resti privi di occupazione per un perodo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità prmanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
E’ impotante ricordare, infine, che il riscatto immediato per la perdita dei requisiti di partecipazione viene tassato in misura maggiore (23%) rispetto alle altre ipotesi previste dalla legge.
Nell’ipotesi di decesso prima del pensonamento dell’aderente al fondo, l’intera posizione maturata è versata agli eredi o agli altri soggetti indicati dall’iscritto, qualora invece non vi siano eredi indicati la somma accantonata verrà assorbita dal fondo.