La garanzia dell’irriducibilità della retribuzione è prevista dall’art.2103 del codice civile e riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore - le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro neppure in ipotesi di legittimo esercizio dello jus variandi, attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo- e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali , invece, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere soppresse allorchè vengano a mancare le condizioni che le abbiano generate (Cass.n.15517 del 7/12/2000).
Neppure può ritenersi legalmente vincolante la circostanza che si tratti di una azienda di grandi dimensioni e che i turni erano in essere da circa 20 anni.
Per quanto riguarda la presenza di un’accordo sindacale alla base della riorganizzazione dei turni, l’eventuale disaccordo dei lavoratori può essere manifestato solo nell’ambito delle apposite assemblee sindacali fermo restando che, una volta sottoscritto, esso è destinato a produrre gli effetti indipendentemente dall’iscrizione o meno alle OO.SS. firmatarie.
Per quanto spiacevole appare corretto ritenere del tutto legittimo il comportamento della vostra azienda e, al riguardo, mi sentirei di sconsigliare eventuali azioni giudiziali.
Un cordiale saluto.