Contravvenzione

Consulenza legale per una contravvenzione.

  HOME >> Domande e Risposte >> Contravvenzione

Notifica di una multa oltre i 150 giorni

L’Avvocato risponde

  • Egreggio avvocato, mi è sta notificata una multa oltre i 150 giorni dalla commissione dell’infrazione.
    Pertanto ho proposto ricorso ai sensi dell’art. 201 del codice della strada.
    Il giudice mi ha rigettato il ricorso basandosi sul presupposto che la polizia ha consegnato all’ufficio postale il verbale prima dei 150 giorni e che è sto poi l’ufficio postale ha notificarlo olrtre i 150 giorni.
    Ciò posto il mio ricorso è sto rigettato ed onestamente vorrei impugnare tale sentenza che è sta depositata in cancelleria in data 15 giugno 2007.
    Secondo la Sua esperienza sussistono dei validi motivi per proporre ricorso-appello avverso tale sentenza
    A chi devo presentare appello? Quanto tempo ho? Posso avere un modulo facs-simile di ricorso?
    In attesa di cortese seguito Le invio i miei più cordiali saluti.


Per rispondere con esattezza ai suoi quesiti avrei bisogno di leggere gli atti del giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace. Ad ogni modo il mancato rispetto del termine di notifica fissato dall’art.201 del codice della strada rappresenta un’ottima ragione per proporre appello.

Il termine per proporre l’appello è di 30 gg (art. 325 c.p.c.) dalla data in cui viene notificata la sentenza o, in assenza di notificazione, entro un anno dalla data della pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Contro le sentenze del Giudice di Pace si propone appello al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.). e, a differenza di quanto accaduto presso il Giudice di Pace, in appello deve essere necessariamente rappresentato da un avvocato che provvederà alla redazione dell’atto introduttivo (citazione).
Consiglierei in via preliminare un’analisi costi/benefici.
Un cordiale saluto.

 

 

CONSULENZA LEGALE • Roma ITALY • info@consulenza-legale.org
web-design

TUTTI I DIRITTI DI RIPRODUZIONE SONO RISERVATI.


FEED RSS2.0