Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto detto “definitivo”.
Esso non comporta il trasferimento del diritto sull’immobile, ma fa sorgere solo l’obbligo per una parte (venditore) di trasferire l’immobile e per l’altra (acquirente) di accettare il trasferimento e versare il corrispettivo entro un termine stabilito dalle parti.
Nel Suo caso si prospettano due possibilità
1. potrà chiedere l’esecuzione in forma specifica: vale a dire proporre istanza affinchè il giudice condanni il venditore a ripristinare la situazione così come risultante dalla piantina allegata al preliminare di compravendita;
2. potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni all’altra parte inadempiente: vale a dire proporre istanza affinchè il giudice disponga la risoluzione del contratto con condanna in Suo favore dei danni patiti (salva espressa previsione nel preliminare stesso).
In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un legale per proporre la relativa istanza giudiziale.