Gent.ma Sig.ra.
come già diverse volte abbiamo fatto presente a coloro che ci hanno contattato, trattandosi di una fase sperimentale per il sito, non rilasciamo preventivi nè al momento chiediamo compenso nè, a fronte dei numerosi impegni già assunti, possiamo assumere il suo patrocinio. Ad ogni modo, ferma restando l’assoluta attendibilità e precisione delle nostre attuali consulenze, al termine della sperimentazione che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno (salvo complicazioni) e che riguarderà essenzialmente i nostri sistemi tecnici e l’organizzazione interna saremo in grado di far fronte ad ogni richiesta.
Per quanto riguarda il caso prospettato, l’istituto giuridico cui hanno fatto ricorso i suoi congiunti per trasferire la proprietà della casa è il cd. contratto simulato di cui all’art.1414 del codice civile. Di fatto si tratta di un "falso" (ma per usare questo termine ci vogliono prove concrete) contratto di compravendita posto in essere per evitare di corrisponderle, nel momento in cui venuti a mancare i suoi genitori si aprirà la successione, la sua quota ereditaria nota come quota di legittima e pari ad 1/3 del valore dell’immobile.
Ovviamente può agire in giudizio proponendo un’azione di simulazione diretta ad ottenere una ricostruzione dell’asse ereditario. Detta azione è soggetta ad un termine di prescrizione decennale a partire non dalla data del contratto simulato, bensì dalla data di apertura della successione, atteso che solo in tale momento, che coincide con l’acquisto della qualità di erede, l’atto compiuto dal de cuius assume l’idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l’interesse ad agire in giudizio (Cass.25.1.92 n.817 rv.475440).Si tratta in realtà di giudizi particolarmente complicati dal punto di vista probatorio, infatti prima di intraprendere una causa del genere dovrebbe poter disporre di testimoni (es.parenti che hanno assistito all’accordo tra le parti, impiegati di banca che hanno eseguito gli spostamenti di denaro, qualche impiegato del notaio a conoscenza della cosa, ecc) o di prove documentali (es. copie degli assegni con cui sono stati effettuati i pagamenti e i relativi estratti conto da cui risulta il riaccredito delle somme in favore di sua sorella, ecc).
A complicare il quadro probatorio mi permetto di ricordare che tutta la documentazione di banca (assegni, bonifici, ecc) viene conservata "solo" per 10 anni, ora considerando che sono passati circa 2 anni dai presunti pagamenti, gli assegni con cui è avvenuto il passaggio di denaro fra 8 anni sono destinati ad essere distrutti e non è detto che la successione si apra prima di quella data. La prassi di escludere dall’eredita uno dei figli mediante una compravendita simulata è più frequente di quanto si possa pensare e l’ipotesi di riuscire ad ottenere giustizia statisticamente è molto modesta proprio a fronte della difficoltà di reperire i mezzi di prova.