Cane morde postina

Consulenza legale su un piccolo incidente con il cane.

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La postina e il cane

L’avvocato risponde

  • Il mio cane, di piccola taglia, ha morso lievemente e superficialmente la postina che entrava nella mia proprietà, scendendo dalla macchina senza fare attenzione al cane che abbaiava. Era meglio forse non scendere e appoggiare la posta sul tavolo del giardino?
  • La postina mi ha richiesto il risarcimento del danno. di chi è la responsabilità?
  • Vorrei spiegare come è andato l’accaduto: io abito in campagna, non ho la recinzione ma una sbarra sempre alzata che delimita l’inizio della proprietà; il cane è un bastardino di piccola taglia, non mordace, che rimane libero nel giardino. La postina dovrebbe essere arrivata con la macchina di servizio sul piazzale, è scesa per depositare la posta senza curarsi del cane che, per difendere la proprietà da estranei, le è andato incontro abbaiando. Però, secondo una ricostruzione fatta in famiglia, sembra che la postina sia passata per il campo vicino (come lei stessa mi aveva detto, sotto shock, appena successo il fatto), per evitare di portare la macchina davanti casa mia e che quindi il mio cane, trovandosela di fronte, abbia voluto difendere la proprietà.
  • Non ci sono cartelli, vista la tranquillità dell’animale. Inoltre, secondo il referto medico, la postina ha avuto 10 giorni di riposo per una ferita lieve e superficiale sul polpaccio destro.
  • Ci ha chiesto il risarcimento del danno, da concordare, altrimenti passerà alle vie legali. Cosa devo fare?

La materia è disciplinata dall’art.2052 del codice civile che prevede espressamente l’ipotesi di danno cagionato da animali. Secondo tale norma "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

In qualità di Suo legale non posso che puntare su una attenta analisi del caso fortuito per cercare di escludere ogni responsabilità.

Nel caso di danno cagionato da animali, il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia dell’animale e, pertanto, è comprensivo anche del caso di colpa esclusiva del danneggiato (Cass.n.4160 del 26.6.1981).In tale sentenza il Supremo Collegio aveva escluso la responsabilità del proprietario di un cane che aveva aggredito un cliente che incautamente si era introdotto nel magazzino di vendita in orario di chiusura al pubblico.

Tornando alla nostra vicenda mi sentirei di sostenere che la postina ha senz’altro tenuto un comportamento incauto consistente nell’introdursi in una proprietà privata, quale il piazzale antistante alla casa è, senza preoccuparsi di preavvertire la proprietaria (es.suonando il clacson,lampeggiando,ecc.). Prova di ciò è data dal fatto che non è chiaro l’itinerario effettuato dalla postina per raggiungere la destinazione. Ma aldilà della presenza su un fondo privato senza il consenso della proprietaria è stato oltremodo incauto da parte della postina scendere dall’auto in presenza di un cane (ancorchè apparentemente mansueto) senza che fosse presente il padrone.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno essendo la postina lavoratrice dipendente non vi è stato alcun danno economico (infatti per tutto il periodo continuerà a ricevere la retribuzione), mentre per quanto riguarda il danno biologico trattandosi di infortunio occorso nell’esercizio dell’attività lavorativa avrebbe titolo per aprire la procedura di infortunio presso l’INAIL (in tal caso INAIL potrebbe non riconoscere alcun indennizzo sul presupposto di un atteggiamento incauto della dannegggiata).

Concludendo, ritengo che vi siano gli elementi per poter sostenere una valida difesa, inoltre l’eventuale richiesta di risarcimento dovrà verosimilmente essere proposta dinanzi al Giudice di Pace, dato il modesto valore e, in tal caso, Lei può essere presente in giudizio anche senza l’assistenza di un avvocato (qualora la somma richiesta non superi € 516,00) con notevole risparmio di spese. Qualora vicevera volesse addivenire ad una conciliazione, per le più disparate ragioni (es.quieto vivere, buoni rappporti pro futuro con la postina, ecc), la richiesta massima da prendere in considerazione non dovrebbe superare i 250 €.

 

 

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