- Egregio Avvocato, la mia ragazza brasiliana essendo in possesso di un diploma non riconosciuto in italia nell’anno 2005-2006 si è iscritta in una Scuola Paritaria, ed in data 7 luglio 2006 ha sostenuto gli esami con esito positivo,ed ha quindi conseguito il diploma(liceo linguistico). Cio premesso Le riferisco quanto segue: Prima di iscriversi, il titolare della scula gli avevava garantito che avrebbe usufruito del contributo del buono scuola pari ad Euro illecinquecento. Io ero testimone. Pertanto tramite la scuola è stata presentata istanza per usufruire di tale contributo. In data 19 settembre 2007 andando in Assessorato, la mia ragazza ha appreso che non aveva diritto(Erogazione buono scuola) in quanto ai sensi dell’art.3 della L.R. 3 ottobre 2002n.14, non aveva frequentato l’anno scolastico 2004-2005. Ma era ovvio che non aveva frequentato l’anno 2004-2005, lei era in Brasile. il titolare della scuola ha dichiarato il falso affermando che la mia ragazza poteva usufruire del buono scuola. Una compagna della mia ragazza è stato detto che poteva usufruire del buono scuola, ma non era vero. Tutto ciò posto, posso ottenere questi soldi? Possiamo chiedere i soldi alla scuola? Possiamo denunciarli?
E poi perche l’assessorato recepisce queste domande senza che vi siano i fondamenti di legge, e non fa niente contro la scuola.A qunto pare è una prassi di tale scuola dichiarare il falso illudendo gli studenti di un rimborso che non avranno mai. In attesa Le invio i miei più cordiali saluti.
Dal punto di vista legale non è possibile ravvisare una responsabilità contrattuale nei confronti della scuola in quanto oggetto della prestazione era la frequenza ad un certo numero di lezioni ed il conseguimento del relativo diploma (cosa che si è puntualmente verificata). Per quanto riguarda l’informazione erronea, fornitale a mero titolo di cortesia o di incoraggiamento in merito al rimborso, questa avrebbe dovuto essere oggetto di verifica da parte Sua presso l’Assessorato ancora prima dell’iscrizione alla scuola.Quanto alla presentazione delle domande, come noto, tutti possono presentare ogni tipo di domanda senza però che ne derivi in automatico il diritto all’accoglimento da parte dell’Ente preposto.Concludendo, l’Assessorato non può impedire che la scuola inoltri le domande di rimborso, ma può solamente rigettarle ove non vi siano i requisiti di legge per il rimborso, mentre per quanto riguarda l’ingenerare di illusioni, queste possono essere fugate con un’adeguata informazione presso le competenti istituzioni.Un cordiale saluto.